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I processi italiani sono otto volte più lunghi della media europea: le proposte della commissione incaricata dalla min. Cartabia

I processi italiani sono otto volte più lunghi della media degli altri Paesi europei. Proprio per questo la ministra Cartabia ha istituto la commissione Lattanzi incaricata di riformare il processo penale. Le proposte del pool di esperti sono state consegnate un paio di giorni fa alla Guardasigilli con oltre 70 pagine di relazione.

Il primo nodo fondamentale da sciogliere è quello della riduzione dei tempi processuali e una delle strategie proposte è quella delle “archiviazioni meritate”. Come spiega Il Messaggero, si tratta di una procedura già usata all’estero, destinata ai reati minori che “rappresentano la fetta più importante dell’attività processuale: le condanne a una pena pecuniaria o a una pena detentiva inferiore a 2 anni costituiscono il 90% del totale”, come si legge nella relazione della Commissione.

Sarebbe una misura alternativa alla formulazione dell’imputazione. L’indagato potrebbe quindi compensare il reato svolgendo alcune attività positive nei confronti della collettività o della parte lesa, per esempio volontariato o lavoro di pubblica utilità.

Tra le altre proposte della Commissione compaiono la non punibilità per i reati lievi, una profonda revisione dei mezzi di impugnazione, con l’inappellabilità delle sentenze di condanna e di proscioglimento da parte del pm.

Un nodo da scogliere è quello della prescrizione, con la riforma attuata dal suo predecessore Bonafede. La Commissione avanza due ipotesi: la prima prevede che, dopo la sentenza di primo grado di condanna e dopo la sentenza di appello di conferma, la prescrizione rimanga sospesa, per 2 anni, nel primo caso, e per un anno, nel secondo. Se nel periodo di sospensione non vi è la decisione sull’impugnazione, la prescrizione riprende il suo corso. Il periodo di sospensione è computato ai fini del tempo necessario a prescrivere.

La seconda ipotesi, invece, prevede che la prescrizione del reato, il cui termine smette di correre con l’esercizio dell’azione penale, non può verificarsi dopo che è iniziato il processo. Ma se il processo non si esaurisce entro 4 anni per il primo grado, 3 anni per l’appello, 2 anni per il giudizio di legittimità, allora vi è l’improcedibilità dell’azione. Il processo penale non può quindi durate più di nove anni dopo l’esercizio dell’azione penale.

Redazione

 

 

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