Controlli sempre più stringenti in Dogana per il denaro contante in entrata o in uscita dai confini dell’Unione europea pari o superiore a 10mila euro. Anche l’Italia si prepara ad adottare una definizione più ampia di denaro contante destinata a comprendere anche le carte prepagate con lo schema di decreto legislativo, all’esame preliminare del Consiglio dei ministri di mercoledì 4 settembre, che recepisce il regolamento comunitario 2018/1672 dedicato proprio ai controlli valutari in Dogana. (Sole 24 Ore)
Soprattutto nell’ottica di prevenire trasferimenti illeciti di contante e quindi di evitare il rischio di riciclaggio e di finanziamento delle attività criminali, il decreto ridefinisce il perimetro del denaro contante a cui si applicano i limiti di trasferimento fuori e dentro i confini Ue. Nella definizione rientrano la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate. Se la valuta comprende le banconote e le monete metalliche in circolazione come mezzo di scambio o che sono state in circolazione e possono essere ancora scambiate, il “ventaglio” degli strumenti negoziabili al portatore viene meglio specificato come gli «strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne». Tali strumenti, come chiarisce il decreto, «sono gli assegni turistici (o traveller’s cheque), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna».
La stretta sulle prepagate che vengono, così, equiparate al denaro contante riguarda le carte non nominative «che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente».
Le indicazioni del regolamento puntano a rendere più serrati i controlli (e delle relative conseguenze) contro chi non dichiara il denaro oltre soglia in ingresso o in uscita dall’Unione europea o a chi non adempie all’obbligo di informativa per denaro contante non accompagnato, ossia il «denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto».
Tra le novità previste, c’è anche quella relativa al “trattenimento” degli importi non indicati. Qualora, infatti, nel corso dell’attività di controllo di plico postale o equivalente, di spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o altra qualsiasi tipologia di spedizione, venga rinvenuto denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo pari o superiore a 10mila euro, il mittente o il destinatario o un rispettivo rappresentante ha l’obbligo di presentare una dichiarazione informativa all’agenzia delle Dogane e dei monopoli. Tale dichiarazione va fornita entro un termine di trenta giorni. In tali casi, l’agenzia delle Dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza trattengono il denaro non accompagnato fino alla presentazione della dichiarazione informativa.