Dal primo ottobre arriva la patente a punti per la sicurezza sul lavoro. Lo prevede la bozza del dl PNRR, in Consiglio dei Ministri. Tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. (La Stampa)
La patente è rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro dopo l’iscrizione alla camera di commercio; l’adempimento, da parte del datore di lavoro e dei lavoratori degli obblighi formativi; il possesso del Durc, del Documento di Valutazione dei Rischi e del Documento Unico di Regolarità Fiscale. La patente parte da trenta crediti e consente di operare con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Da quanto filtra, verrà decurtata di 20 crediti in caso di incidente mortale e di 15 punti se l’incidente determina un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale. In caso di inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni, saranno invece tagliati 10 crediti.
“Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al presente comma deve riportare i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti”, si legge.
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi che consentono di riacquistare cinque crediti alla volta.