Bonus psicologo 2024, ecco la circolare Inps. La domanda per l’anno 2023, spiega l’istituto di previdenza, potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024. (Il Messaggero)
Il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, è stato reso strutturale innalzando l’importo massimo a 1.500 euro per persona e regolando l’erogazione in base all’Isee del richiedente. Con la circolare Inps del 15 febbraio 2024, n. 34 l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per individuare i destinatari del contributo e le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione.
Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. A decorrere dal 2023, il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso di: residenza in Italia e valore Isee in corso di validità non superiore a 50.000 euro.
La domanda per il 2023 potrà essere presentata dal 18 marzo al 31 maggio 2024, tramite servizio online o Contact center. Per le domande relative al 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio. L’Inps provvede all’attività di ricezione e di gestione delle domande del beneficio, alla redazione delle graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza dei beneficiari, e ai successivi adempimenti.
ll contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’Isee del richiedente. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con Isee più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:
a) con un valore Isee inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
b) con un valore Isee compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
c) con un valore Isee superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.