Dal 1° marzo, come previsto dalla Manovra 2024, si passa dalla vecchia aliquota dell’8%, che grava sulle ritenute legate ai bonifici, a quella nuova dell’11%123. Questa modifica riguarda i bonifici per ottenere agevolazioni fiscali e il bonus casa. (Il Messaggero)
Per quanto riguarda il bonus casa under 36, nel frattempo, sono arrivati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Questo bonus è stato tagliato per l’anno in corso, mantenendo solo la garanzia statale sul mutuo. Tuttavia, alcuni potranno beneficiare ancora anche del taglio delle tasse legate alla casa. Gli under 36 hanno la possibilità di sfruttare le agevolazioni, ma è importante aver agito prima della fine del 2023 per beneficiare della defiscalizzazione. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che è fondamentale, alla data del rogito notarile, aver già richiesto l’attestazione per la misura. Altrimenti i benefici non potranno essere recuperati.
Per usufruire dei bonus serve aver chiesto l’Isee prima della data del rogito notarile visto che il requisito “deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto”. Inoltre, il Fisco ha specificato che non può ritenere possibile per un contribuente avere un Isee con validità retroattiva rilasciato con una Dsu presentata in una data successiva a quella dell’atto. L’Indicatore dovrà essere stato richiesto prima della stipula del contratto. I bonus si applicano agli atti stipulati nel periodo dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2023. I benefici includono l’esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale per le compravendite non soggette a Iva. Per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione fiscale, viene dato un credito d’imposta pari all’imposta sul valore aggiunto versata al venditore.
Le agevolazioni sono rivolte ai giovani sotto i 36 anni con un Isee non superiore a 40mila euro annui. Tra i requisiti c’è quello di avere o stabilire la residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile e dichiarare di non essere titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dell’immobile in questione. Serve poi dichiarare di non essere titolare su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato con le medesime agevolazioni.
Per tutti gli altri sono tornate le agevolazioni classiche previste sulla prima casa: un’imposta di registro dal 9% al 2%; un’imposta ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna; un’aliquota per vendite assoggettate a Iva dal 10% al 4% (con imposte ipotecarie e catastali di 200 euro ciascuna)2