Il Tar del Lazio ha annullato la nomina a procuratore di Roma di Michele Prestipino e ha accolto i ricorsi del capo della procura di Palermo Francesco Lo Voi e del procuratore generale di Firenze Marcello Viola.
Come racconta il Corriere della Sera, la nomina del successore di Giuseppe Pignatone ha creato non poco scalpore, dopo le intercettazioni dell’ex magistrato Luca Palamara. “Si vira su Viola”, questa l’intercettazione della riunione all’hotel Champagne di Roma, in cui Palamara suggeriva di sostenere il procuratore generale di Firenze alla nomina di Procuratore di Roma. Ma poi il plenum del Csm il 4 marzo 2020 ha disposto la nomina procuratore di Michele Prestipino Giarritta.
Martedì il Tar ha accolto i ricorsi di Viola e Lo Voi, riconoscendo l’influenza del caso Palamara sulla scelta finale: “L’omissione della valutazione del dottor Viola, data dalla revoca della proposta a lui favorevole del 23 maggio 2019, appare priva della necessaria motivazione, in assenza di elementi oggettivamente riscontrabili a suo carico (rinvio a giudizio, apertura di procedimento disciplinare e simili)”, ha dichiarato il Tar.
Prestipino aveva ottenuto la nomina a discapito di Lo Voi per una maggiore conoscenza della malavita romana. Su questo punto il Tar ha dichiarato: “Non è dato comprendere perché, se a Prestipino «la raffinata conoscenza delle mafie tradizionali (in specie Cosa Nostra e ‘Ndrangheta) gli ha consentito di cogliere e e sviluppare sul piano processuale gli elementi di continuità e di originalità della situazione laziale e di quella peculiare della città di Roma, tale riconosciuta ‘conoscenza eccezionale’ dell’attività di Cosa Nostra da parte del dottor Lo Voi non possa consentirgli ugualmente di ‘cogliere e sviluppare’ come procuratore – presumibilmente in poco tempo o quantomeno in quello impiegato dal dottor Prestipino quale ‘aggiunto’- l’originalità della criminalità laziale”.
Dunque per il Tribunale amministrativo “l’originalità territoriale” non può essere un criterio da utilizzare, perché andrebbe a vantaggio di chi ha già lavorato in quel territorio, vantaggio che “sarebbe quasi incolmabile a parità di ‘curriculum’ attitudinale e di merito” rispetto ad altri magistrati che concorrono a quell’incarco.
Respinto invece il ricorso di Creazzo. Secondo il Tar il Csm “ha discrezionalmente rilevato che il profilo del controinteressato fosse comunque prevalente per i risultati ottenuti in proporzione all’impegno e alla mole dei procedimenti da trattare, senza che per questo possa individuarsi un’omissione nella valutazione del curriculum del ricorrente”.